Composizione del Consiglio dell'Istituzione

Art. 16 dello Statuto

Composizione della Consulta dei Genitori

2. La consulta dei genitori è composta da:
a) i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;
b) i rappresentanti dei genitori nel consiglio dell’istituzione;
c) i rappresentanti delle associazioni dei genitori riconosciute ai sensi dell’articolo 27, che ne facciano richiesta, in numero di 1 per ciascuna associazione.

3. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell’istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un proprio presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell’istituzione.

4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno previsto dall’articolo 20.

5. L’istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell’attività della stessa, in modo compatibile con l’attività scolastica.

Composizione della Consulta dei Genitori per il Triennio 20XX/20XX

Nome e Cognome