LO STATUTO

Dell’ISTITUTO COMPRENSIVO di SCUOLA PRIMARIA
e SECONDARIA di PRIMO GRADO PERGINE 1

Puoi scaricare questo documento
in formato PDF

Capo I

Finalità e criteri di organizzazione dell’istituzione

Art. 1

Denominazione e logo dell’istituzione scolastica

1. Questo è lo statuto dell’istituzione scolastica denominata Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado Pergine 1.

2 . L’istituzione scolastica è dotata di un logo che la rappresenta negli atti ufficiali, accanto agli stemmi della Repubblica italiana e della Provincia autonoma di Trento.

E’ costituito dalle lettere ic P e dalla cifra 1 su sfondo rosso. Le lettere e la cifra sono acronimo di “Istituto Comprensivo Pergine 1”.

L’altezza diversa rappresenta le diverse età degli studenti che frequentano le scuole dell’Istituto. Le linee curve sono simbolo della fluidità e della continuità che contraddistinguono i percorsi educativi proposti.

I colori delle lettere ic P e della cifra 1 sono gradazioni dell’indaco.

3. L’Istituzione scolastica è costituita dalle scuole primarie di Pergine Valsugana “don Lorenzo Milani”, Canezza, Zivignago, Sant’Orsola Terme “Il bucaneve”, Fierozzo e dalla scuola secondaria di primo grado di Pergine Valsugana “Ciro Andreatta”.

4. La sede dell’Istituto comprensivo è situata in Via Monte Cristallo n. 2 in Pergine Valsugana, presso la scuola primaria don Lorenzo Milani.

Art. 2

Autonomia dell’istituzione

1. L’istituzione scolastica denominata Istituto Comprensivo di scuola primaria e secondaria di primo grado Pergine 1, di seguito indicata con il termine ‘istituzione’, è nell’ambito del sistema educativo provinciale ente dotato di personalità giuridica e dell’autonomia sancita dall’articolo 117, terzo comma, della Costituzione. La legge provinciale 7 agosto 2006, n. 5 (Sistema educativo di istruzione e formazione del Trentino) declina l’autonomia, in autonomia didattica, organizzativa, amministrativa e finanziaria, di ricerca, di sperimentazione e sviluppo sancendone i principi.

2. L’istituzione provvede alla definizione e all’attuazione dell’offerta formativa garantendo e valorizzando la libertà di insegnamento, la professionalità dei docenti, il pluralismo culturale, la libertà di scelta delle famiglie e degli studenti nonché il dialogo con le comunità locali.

Art. 3

Principi generali dell’istituzione

1. L’istituzione autonoma assume la persona come valore fondamentale per l’espletamento della propria attività formativa ed educativa e ne favorisce lo sviluppo in tutte le sue dimensioni.

2. Nel rispetto di quanto previsto dalla normativa sull’ordinamento scolastico e formativo e in particolare dalla legge provinciale n. 5 del 2006, l’istituzione si informa ai seguenti principi generali:

  1. principi di uguaglianza, libertà, solidarietà

  2. diritto-dovere all’istruzione e formazione

  3. formazione e/o incremento del piacere della conoscenza

  4. sviluppo del dialogo costruttivo fra operatori scolastici e fra questi e l’utenza.

Art. 4

Criteri di organizzazione

1. L’istituzione provvede all’erogazione del servizio educativo nel rispetto dei seguenti criteri organizzativi:

a) adeguatezza del progetto organizzativo e didattico rispetto alla funzione specifica dell’istituzione nonché alle capacità e alle caratteristiche degli studenti considerati anche nella loro dimensione evolutiva, alle attese delle famiglie, al contesto della più ampia comunità sociale locale, nazionale e internazionale con cui l’istituzione interagisce;

b) differenziazione dell’offerta formativa in relazione alle scelte educative dell’istituzione e alle diverse capacità e caratteristiche degli studenti;

c) partecipazione attiva e responsabile di tutte le componenti, in funzione del migliore raggiungimento degli obiettivi dell’istituzione e nell’ottica della più ampia condivisione del progetto d’istituto da parte di tutti coloro che, a diverso titolo, concorrono alla formazione;

d) leale collaborazione tra le componenti interne nonché con le istituzioni, le espressioni culturali, economiche e sociali più significative del territorio, in un’ottica di condivisione del progetto di sviluppo della comunità a cui l’istituzione concorre con la formazione delle persone e del capitale umano lungo tutto l’arco della vita;

e) programmazione dell’attività, in particolare di quella didattica e formativa, in modo da assicurare qualità e continuità al servizio educativo e da operare per un utilizzo efficace, flessibile e razionale delle risorse disponibili;

f) valutazione sistematica del servizio erogato, al fine di raggiungere e di implementare gli standard di qualità previsti dal progetto d’istituto e nell’ottica dell’apertura al confronto con la realtà provinciale, nazionale ed internazionale;

g) informazione e comunicazione puntuale e completa sul servizio offerto, nella consapevolezza che tali modalità operative rappresentano un prerequisito fondamentale per l’esercizio dei diritti da parte degli studenti e delle famiglie, per la partecipazione e il coinvolgimento più responsabili alla vita dell’istituzione da parte di tutta la comunità;

h) valorizzazione delle differenze culturali e di genere, realizzazione delle pari opportunità.

Capo II

Organi dell’istituzione autonoma

Art. 5

Organi dell’istituzione

1. Gli organi dell’istituzione sono:

a) il consiglio dell’istituzione;

b) il dirigente dell’istituzione;

c) il collegio dei docenti;

d) il consiglio di classe;

e) il revisore dei conti.

2. Presso l’istituzione è altresì istituita la consulta dei genitori ai sensi dell’articolo 29 della legge provinciale n. 5 del 2006

3. Il consiglio dell’istituzione può altresì individuare e costituire altri organismi permanenti o temporanei utili per l’organizzazione ottimale dell’istituzione.

Art. 6

Composizione, durata in carica e nomina del consiglio dell’istituzione

1. Il consiglio dell’istituzione è composto da 19 membri così suddivisi:

  1. il dirigente dell’istituzione;

  2. 8 rappresentanti dei docenti;

  3. 8 rappresentanti dei genitori, di cui 1 in rappresentanza della Scuola Primaria di Fierozzo;

  4. 1 rappresentante del personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore;

  5. 1 rappresentante della minoranza linguistica mòchena.

2. Il consiglio dell’istituzione è regolarmente costituito a partire dall’elezione delle componenti elettive e le riunioni sono valide purché sia presente almeno la maggioranza del numero complessivo dei membri previsto dal comma 1.

3. Il consiglio dell’istituzione dura in carica tre anni scolastici; esso resta in carica limitatamente allo svolgimento dell’attività di ordinaria amministrazione fino all’insediamento del nuovo consiglio che deve effettuarsi entro sessanta giorni dalla scadenza, secondo quanto disposto dalla legge provinciale 12 febbraio 1996, n. 3 (Disposizioni sulla proroga degli organi amministrativi).

4. Tutti i membri del consiglio dell’istituzione restano in carica per la durata dell’organo purché conservino i requisiti per l’elezione e la nomina.

5. Il dirigente dell’istituzione fa parte di diritto del consiglio dell’istituzione.

6. I rappresentanti dei docenti, dei genitori e del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore sono membri eletti secondo i criteri e le modalità indicati nel regolamento provinciale previsto dall’articolo 22, comma 5, della legge provinciale n. 5 del 2006.

7. Fanno parte del consiglio dell’istituzione i rappresentanti del territorio che vengono nominati, su richiesta dell’istituzione, dagli enti del bacino scolastico di appartenenza di seguito indicati: uno ciascuno dai comuni di Pergine Valsugana, Sant’Orsola Terme e Fierozzo e uno dalla pertinente Comunità istituita ai sensi della L.P. 16/06/2006, n. 3. Essi partecipano ai lavori del consiglio senza diritto di voto e senza concorrere al quorum strutturale.

8. Il rappresentante della minoranza linguistica mòchena è nominato, su richiesta dell’istituzione, dall’Istituto culturale mòcheno – Bersntoler Kulturinstitut.

9. Il responsabile amministrativo dell’istituzione partecipa alle riunioni del consiglio con funzioni di segretario, senza diritto di voto; qualora il responsabile amministrativo venga eletto quale rappresentante della propria componente, egli fa parte del consiglio con diritto di voto e svolge anche le funzioni di segretario.

10. Il presidente è eletto dal consiglio dell’istituzione a maggioranza dei suoi componenti, fra i membri della componente genitori.

Art. 7

Funzioni del consiglio dell’istituzione

1. Il consiglio dell’istituzione rappresenta l’organo di governo dell’istituzione e ha compiti di indirizzo, programmazione e valutazione delle attività dell’istituzione.

2. Nel rispetto delle funzioni e delle responsabilità degli altri organi dell’istituzione e in particolare delle scelte didattiche definite dal collegio dei docenti, il consiglio adotta tutti i provvedimenti ad esso attribuiti dalla legge e, in particolare, approva:

a) lo statuto;

b) il regolamento interno;

c) il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti e delle studentesse;

d) gli indirizzi generali per l’attività, la gestione e l’amministrazione dell’istituzione ;

e) il progetto d’istituto;

f) la carta dei servizi;

g) il bilancio, previo esame del programma annuale di gestione e il conto consuntivo;

h) il calendario scolastico per gli aspetti di sua competenza;

i) gli accordi di rete con altre istituzioni scolastiche e formative provinciali;

l) le attività da svolgere in forma collaborativa con i comuni e le comunità;

m) gli accordi di programma, le convenzioni, le intese con soggetti pubblici e privati.

Art. 8

Funzioni del dirigente dell’istituzione

1. Fermo restando quanto stabilito dalla legge e dal contratto collettivo, il dirigente dell’istituzione assicura la gestione dell’istituzione, ne ha la legale rappresentanza ed è responsabile dell’utilizzo e della gestione delle risorse finanziarie e strumentali, nonché dei risultati del servizio. Nel rispetto delle competenze degli organi collegiali dell’istituzione, spettano al dirigente autonomi poteri di direzione, di coordinamento e di valorizzazione delle risorse umane; in particolare, il dirigente organizza l’attività secondo criteri di efficienza e di efficacia ed è titolare delle relazioni sindacali.

2. Il dirigente dell’istituzione esercita le funzioni previste dalla legge e in particolare:

a) cura le proposte di deliberazione da sottoporre all’approvazione del consiglio dell’istituzione e del collegio dei docenti;

b) elabora il bilancio e il conto consuntivo, propone al consiglio dell’istituzione il programma triennale delle attività dell’istituzione e lo informa dell’andamento della gestione stessa;

c) promuove gli interventi per assicurare la qualità dei processi formativi e la collaborazione delle risorse culturali, professionali, sociali ed economiche del territorio;

d) adotta i provvedimenti di gestione delle risorse, sulla base di quanto deliberato dal consiglio dell’istituzione e dal collegio dei docenti, e di gestione del personale nel rispetto di quanto previsto dalla legge e dai contratti di lavoro;

e) adotta ogni altro atto relativo al funzionamento dell’istituzione.

3. Il dirigente dell’istituzione presiede il collegio dei docenti e i consigli di classe.

4. Nello svolgimento di funzioni o specifici compiti organizzativi e amministrativi all’interno dell’istituzione il dirigente si avvale della collaborazione di docenti dallo stesso individuati; concede l’esonero o il semiesonero dall’insegnamento secondo i casi, le condizioni, i criteri, e le modalità, nonché al numero massimo stabiliti dalla Provincia, ai sensi della normativa in vigore. Il dirigente, inoltre, è coadiuvato dal responsabile amministrativo, il quale, con autonomia operativa, sovrintende ai servizi amministrativi e ai servizi generali dell’istituzione, coordinando il relativo personale nell’ambito delle direttive di massima impartite e degli obiettivi assegnati dal dirigente.

5. Il dirigente presenta almeno una volta all’anno al consiglio dell’istituzione una motivata relazione sulla direzione e sul coordinamento dell’attività formativa, organizzativa e amministrativa, al fine di garantire la più ampia informazione e un efficace raccordo per l’esercizio delle competenze degli organi collegiali.

Art. 9

Composizione del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti è composto da tutti i docenti, a tempo indeterminato e a tempo determinato, in servizio nell’istituzione.

2. Il collegio dei docenti si insedia all’inizio di ciascun anno scolastico. Il dirigente dell’istituzione convoca e presiede in via ordinaria il collegio dei docenti; provvede altresì alla convocazione dello stesso in via straordinaria su richiesta motivata di almeno un terzo dei componenti.

3. Nel rispetto dello statuto e delle attribuzioni degli altri organi dell’istituzione, il collegio dei docenti adotta un regolamento che definisce le modalità per il proprio funzionamento prevedendo tra l’altro la possibilità di articolarsi in gruppi di lavoro funzionali allo svolgimento dei propri compiti in modo tale da favorire il coordinamento interdisciplinare.

Art. 10

Funzioni del collegio dei docenti

1. Il collegio dei docenti ha compiti di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative; in particolare per quanto attiene a:

a) l’adeguamento dei piani di studio provinciali alle scelte educative definite dal progetto d’istituto in relazione al contesto socio-economico di riferimento;

b) la programmazione generale dell’attività didattico-educativa, in coerenza con i criteri generali per l’attività dell’ istituzione definiti dal consiglio dell’istituzione;

c) l’elaborazione e la deliberazione della parte didattica del progetto d’istituto;

d) le scelte da effettuare in materia di autonomia didattica, di ricerca, sperimentazione e sviluppo;

e) la proposta di attivazione di iniziative di formazione e di aggiornamento professionale dei docenti nel limite delle risorse disponibili.

2. Il collegio dei docenti provvede altresì ad ogni eventuale altro compito rientrante nelle attività di programmazione, indirizzo e monitoraggio delle attività didattiche ed educative ad esso attribuito dalla normativa in vigore.

Art. 11

Composizione del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe è composto da tutti i docenti di ciascuna classe e dai rappresentanti dei genitori.

2. Fanno parte del consiglio di classe n. 2 rappresentanti dei genitori per la scuola primaria e n. 3 per la secondaria di primo grado.

3. I componenti del consiglio di classe sono eletti annualmente dalle rispettive componenti con le modalità stabilite dal regolamento interno e comunque entro due mesi dall’inizio delle lezioni; essi restano in carica per l’intera durata dell’anno scolastico.

4. Possono essere chiamati a partecipare alle riunioni del consiglio di classe, in relazione alle specifiche tematiche, anche specialisti e le figure istituzionali di supporto agli studenti con bisogni educativi speciali.

5. Il consiglio di classe è presieduto dal dirigente dell’istituzione, o da un docente da lui delegato, anche al fine di garantire la coerenza della programmazione didattico-educativa della classe con quella definita dal collegio dei docenti nonché il rispetto di criteri omogenei nella valutazione degli studenti.

Art. 12

Funzioni del consiglio di classe

1. Il consiglio di classe ha la funzione di programmare, coordinare e verificare l’attività didattica della classe nel rispetto del progetto d’istituto e della programmazione didattica ed educativa deliberata dal collegio dei docenti.

2. Il consiglio di classe, con la sola presenza della componente docenti, svolge l’attività di programmazione e coordinamento didattico e provvede alla valutazione in itinere degli studenti; provvede altresì allo svolgimento delle operazioni necessarie per gli scrutini intermedi e finali.

3. Per le attività di programmazione, coordinamento e verifica dell’attività didattica, per le assemblee di classe con i genitori, nonché per ogni altro compito ad esso attribuito il consiglio di classe si riunisce secondo un calendario stabilito in sede di programmazione delle attività e comunque nel rispetto dei limiti fissati dal contratto collettivo provinciale di lavoro dei docenti.

4. Il funzionamento del consiglio di classe è disciplinato dal regolamento interno che, in ogni caso, dovrà prevedere che, per specifiche esigenze, i consigli di classe possano riunirsi oltre che in riunione plenaria anche per gruppi, composti in modo orizzontale o verticale.

Art. 13

Articolo abrogato a seguito della deliberazione del Consiglio dell’Istituzione n. 7 del 26 giugno 2020 ai sensi dell’art. 9 LP n. 10 del 20.06.2016.

Art. 14

Articolo abrogato a seguito della deliberazione del Consiglio dell’Istituzione n. 7 del 26 giugno 2020 ai sensi dell’art. 9 LP n. 10 del 20.06.2016.

Art. 15

Nomina, durata e funzioni del revisore dei conti

1. Il consiglio dell’istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell’articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.

2. Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell’istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto dall’articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti, prima dell’approvazione da parte del consiglio dell’istituzione, esamina il bilancio triennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.

3. Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell’istituzione e può compiere verifiche sull’andamento della gestione.

Art. 16

Consulta dei genitori

1. La consulta dei genitori ha la funzione di promuovere, favorire e realizzare la partecipazione attiva e responsabile dei genitori alla vita dell’istituzione. In particolare la consulta:

a) assicura possibilità di confronto e scambio tra i genitori dell’istituzione in relazione alle problematiche educative e ai bisogni delle famiglie;

b) favorisce la conoscenza delle opportunità offerte dall’istituzione, ne discute e formula proposte di miglioramento o di attivazione di nuove iniziative agli organi competenti dell’istituzione stessa;

c) esprime i pareri richiesti dal dirigente dell’istituzione, dal consiglio dell’istituzione, dal collegio dei docenti, in ordine alle attività, ai progetti, ai servizi da attivare o già svolti dall’istituzione;

d) promuove iniziative di formazione da rivolgere ai genitori.

2. La consulta dei genitori è composta da:

a) i rappresentanti dei genitori di ciascun consiglio di classe;

b) i rappresentanti dei genitori nel consiglio dell’istituzione;

c) i rappresentanti delle associazioni dei genitori riconosciute ai sensi dell’articolo 27, che ne facciano richiesta, in numero di 1 per ciascuna associazione.

3. La consulta è istituita annualmente con provvedimento del dirigente dell’istituzione, che provvede anche alla convocazione della prima riunione da tenersi entro un mese dalla data di costituzione. La consulta elegge un proprio presidente che costituisce il referente anche per il dirigente dell’istituzione.

4. Il funzionamento della consulta è disciplinato con il regolamento interno previsto dall’articolo 20.

5. L’istituzione mette a disposizione della consulta dei genitori i locali e le risorse idonei nonché il supporto organizzativo e strumentale necessari a garantire lo svolgimento dell’attività della stessa, in modo compatibile con l’attività scolastica.

Capo III

Strumenti di programmazione e organizzazione

Art. 17

Contenuti del progetto d’istituto

1. Il progetto d’istituto è il documento che esplicita l’identità culturale e progettuale dell’istituzione. Esso tiene conto delle esigenze del contesto culturale, sociale ed economico della realtà locale, degli indirizzi generali e programmatici del governo provinciale, nonché degli obiettivi generali propri dei diversi cicli scolastici.

2. Il progetto d’istituto contiene, in particolare:

a) l’analisi del contesto sociale, economico e culturale al fine di individuare i bisogni formativi attuali e futuri e agli sviluppi prevedibili della comunità;

b) gli obiettivi educativi, culturali e formativi, attualizzati rispetto allo sviluppo della conoscenza e ai bisogni individuati, anche con riguardo alla presenza di minoranze linguistiche;

c) il quadro dell’offerta formativa curricolare;

d) i progetti e le attività ricorrenti previsti ad integrazione del curricolo, al fine di offrire all’utenza il quadro completo dell’offerta;

e) le scelte organizzative e i criteri di utilizzazione delle risorse in funzione dell’obiettivo del successo formativo, con pari attenzione sia alle fasce deboli che alla valorizzazione dell’eccellenza;

f) i criteri generali per l’integrazione degli studenti con bisogni educativi speciali e l’inserimento degli studenti stranieri;

g) i criteri generali per la formazione delle classi, l’orario delle lezioni, l’utilizzazione del personale dell’istituzione;

h) i criteri generali per la programmazione didattica e la valutazione degli studenti, nell’ottica di assicurare un servizio educativo omogeneo;

i) i criteri generali per l’autoanalisi e la valutazione dei processi e dei risultati conseguiti anche al fine di fornire linee guida per l’espletamento dell’attività di valutazione dell’istituzione;

l) le modalità di effettivo coinvolgimento di studenti e genitori nella vita dell’ istituzione, oltre a quelle già previste istituzionalmente;

m) le finalità e le modalità per assicurare l’informazione e la comunicazione alle famiglie, in particolare per quanto attiene all’orientamento e alla valutazione degli studenti;

n) gli obiettivi, i criteri e le modalità per l’integrazione e la collaborazione con le altre istituzioni scolastiche e formative provinciali e gli altri soggetti istituzionali operanti nel territorio della comunità scolastica;

o) le caratteristiche di specifiche attività e di progetti multidisciplinari.

Art. 18

Approvazione e durata del progetto d’istituto

1. Il progetto d’istituto è adottato dal consiglio dell’istituzione nel rispetto del presente statuto.

2. Alla elaborazione del progetto d’istituto partecipano tutte le componenti della comunità scolastica in un’ottica di condivisione e collaborazione, in coerenza con gli indirizzi generali indicati dal consiglio dell’istituzione. In particolare, ai sensi dell’articolo 24, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006, il collegio dei docenti delibera la parte didattica del progetto d’istituto e la sottopone all’approvazione del consiglio dell’istituzione; tale approvazione avviene con l’adozione del progetto d’istituto stesso che prevede un procedimento che tenga conto delle proposte della consulta dei genitori.

3. Al fine di promuovere la collaborazione e la condivisione sostanziale delle scelte progettuali, il consiglio dell’istituzione può acquisire inoltre le proposte di soggetti del territorio che si occupano di politiche formative secondo modalità che garantiscano la più ampia partecipazione, avuto riguardo in particolare alla presenza di minoranze linguistiche.

4. Il progetto d’istituto, di durata triennale e aggiornabile annualmente, è approvato dal consiglio dell’istituzione a maggioranza dei suoi componenti, in modo tale da assicurarne la conoscenza da parte delle famiglie ai fini dell’iscrizione e l’applicazione dall’anno scolastico successivo.

5. Il progetto d’istituto è pubblicato all’albo pretorio on line dell’istituzione; viene consegnato alle famiglie all’atto dell’iscrizione, opportunamente diffuso anche attraverso l’utilizzo di mezzi elettronici e trasmesso al competente dipartimento provinciale.

Art. 19

Carta dei servizi

1. Entro 6 mesi dall’adozione dello statuto il consiglio dell’Istituzione approva la carta dei servizi dell’istituzione quale documento che esplicita i diritti dell’utente in relazione all’organizzazione e all’erogazione dei servizi garantiti dall’istituzione e fornisce le informazioni fondamentali in merito all’offerta formativa.

2. La carta dei servizi descrive in particolare i seguenti aspetti:

a) i principi generali di organizzazione del servizio tra cui quelli di uguaglianza, imparzialità, accoglienza, partecipazione, efficienza, e trasparenza;

b) i percorsi di istruzione e formazione offerti dall’istituzione;

c) i servizi offerti agli studenti in relazione all’utilizzo di laboratori, biblioteca, e strutture dell’istituzione;

d) i servizi offerti ai genitori per favorire una migliore collaborazione scuola-famiglia;

e) i servizi amministrativi e relative procedure;

f) i servizi garantiti in relazione alle strutture e alla sicurezza;

g) le modalità e i tempi per l’informazione alle famiglie;

h) le procedure per i reclami;

i) i tempi di risposta all’utenza sia in relazione ai servizi richiesti sia in merito a quesiti, istanze, reclami.

3. La carta dei servizi è predisposta dal consiglio dell’istituzione che, in un’ottica di collaborazione e condivisione, acquisisce il parere del collegio, dei docenti, del personale amministrativo, tecnico e ausiliario e assistente educatore e della consulta dei genitori.

4. La carta dei servizi è pubblicata all’albo pretorio on line dell’istituzione e opportunamente diffusa anche attraverso l’utilizzo di mezzi elettronici.

Art. 20

Contenuti del regolamento interno

1. Il regolamento interno disciplina gli aspetti organizzativi riguardanti il funzionamento dell’istituzione e dei relativi organi, con esclusione del collegio dei docenti.

2. Il regolamento disciplina in particolare i seguenti aspetti:

a) orari dell’attività scolastica;

b) modalità di entrata e uscita degli studenti, assenze, ritardi, entrate e uscite fuori orario;

c) rapporti scuola famiglia, in particolare per quanto attiene ai colloqui con i docenti e alle comunicazioni dirette dall’ istituzione alla famiglia;

d) funzionamento della biblioteca, della palestra, delle aule speciali, dei laboratori e degli spazi comuni;

f) funzionamento degli uffici e modalità di accesso agli stessi da parte del pubblico;

g) criteri e modalità per lo svolgimento di attività didattiche esterne quali viaggi di istruzione e visite guidate, scambi, stage formativi;

h) esercizio del diritto di riunione e di assemblea in relazione alle diverse componenti e all’erogazione del servizio educativo nonché i criteri e le modalità per lo svolgimento delle assemblee degli studenti e dei genitori;

i) criteri e modalità per l’utilizzo delle attrezzature e dei sussidi didattici da parte degli studenti;

l) diritto di associazione, anche di ex studenti, e criteri per lo svolgimento di attività extrascolastiche gestite dalle associazioni stesse;

m) criteri per il riconoscimento e per l’ammissione alla consulta dei genitori dei rappresentanti di associazioni di genitori che ne facciano richiesta;

3. Il regolamento interno provvede inoltre a definire le modalità:

a) di elezione delle componenti elettive degli organi collegiali dell’Istituzione, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;

b) di individuazione del presidente dell’organo collegiale, qualora non stabilito dalla normativa in vigore;

c) di convocazione e di svolgimento delle sedute, ivi comprese le modalità di verbalizzazione;

d) di funzionamento della consulta;

e) di pubblicità degli atti.

Art. 21

Regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti

e delle studentesse

1. I diritti e i doveri degli studenti e il loro esercizio e rispetto rappresentano un valore pedagogico in sé e costituiscono un momento essenziale per la crescita personale, l’apprendimento delle regole fondamentali del vivere sociale e l’educazione alla cittadinanza attiva.

2. Il consiglio dell’istituzione disciplina con regolamento, i diritti e i doveri degli studenti, nonché i comportamenti che configurano mancanze disciplinari, le relative sanzioni, gli organi competenti ad irrogarle.

Art. 22

Diritti fondamentali degli studenti e delle studentesse

1. Il regolamento previsto dall’articolo 21 individua i diritti garantiti agli studenti, riconoscendo in ogni caso il diritto:

a) ad un apprendimento attento al pieno sviluppo della personalità dello studente in tutte le sue dimensioni, idoneo a consentirne la prosecuzione degli studi, la capacità di apprendimento lungo tutto l’arco della vita, la partecipazione consapevole alla vita civile, economica e sociale della comunità;

b) ad una formazione che tenga conto dell’identità dello studente, delle sue attitudini e inclinazioni nell’ottica di un curricolo maggiormente centrato sullo studente e sui suoi bisogni;

c) ad essere informato in merito alla vita dell’istituzione, alle sue regole, alle opportunità offerte e, in generale, a tutto ciò per cui egli può avere interesse;

d) alla partecipazione attiva e responsabile alla vita dell’istituzione;

e) ad una valutazione chiara e motivata che aiuti lo studente ad acquisire consapevolezza delle proprie potenzialità e dei propri limiti, al fine di migliorarne il rendimento scolastico e formativo;

f) alla privacy e alla sicurezza.

Art. 23

Doveri fondamentali degli studenti e delle studentesse

1. Il regolamento previsto dall’articolo 21 individua i doveri fondamentali per tutti gli studenti prevedendo in ogni caso il dovere:

a) alla frequenza regolare delle lezioni e delle attività;

b) ad un impegno regolare nello studio, al fine di poter fruire pienamente delle opportunità formative offerte dall’istituzione;

c) al rispetto di tutte le persone che operano nell’istituzione;

d) al mantenimento di un comportamento corretto e coerente con i principi che informano la vita della comunità scolastica;

e) ad osservare tutte le disposizioni organizzative previste dal regolamento interno, con particolare riferimento a quelle per la sicurezza e per la tutela della salute, in tutte le situazioni, ivi comprese tutte le attività che si svolgono all’esterno dell’istituzione;

f) ad utilizzare correttamente le strutture, i laboratori, i sussidi didattici e gli arredi e a comportarsi in modo da salvaguardare il patrimonio dell’istituzione;

g) a collaborare con tutto il personale dell’istituzione per mantenere pulito e accogliente l’ambiente scolastico e formativo.

Art. 24

Mancanze disciplinari e relative sanzioni

1. Al fine di assicurare il rispetto dei doveri e il corretto svolgimento dei rapporti all’interno della comunità scolastica, il regolamento previsto dall’articolo 21 individua i comportamenti che configurano mancanze disciplinari degli studenti, le relative sanzioni, gli organi competenti alla contestazione e all’irrogazione e il procedimento relativi, nel rispetto dei seguenti principi generali:

a) i provvedimenti disciplinari hanno finalità educativa: essi tendono, attraverso la riflessione, al rafforzamento del senso di responsabilità e al ripristino di rapporti corretti all’interno della comunità scolastica;

b) la responsabilità disciplinare è personale;

c) in nessun caso può essere sanzionata la libera espressione di opinioni, purché correttamente manifestate e non lesive della personalità degli altri soggetti;

d) comportamento e profitto sono ambiti separati: i provvedimenti disciplinari non possono in alcun caso influire sulla valutazione del profitto.

2. Il regolamento individua le infrazioni e le relative sanzioni tenendo conto:

a) del criterio di gradualità e proporzionalità della sanzione in relazione alla gravità dell’infrazione: a tal fine il regolamento raggrupperà le infrazioni e le relative sanzioni per categorie generali, in ordine crescente di gravità;

b) del criterio della temporaneità della sanzione, che in ogni caso non potrà andare oltre la sospensione fino a 15 giorni dalla frequenza della scuola; è fatta salva la possibilità di derogare eventualmente a tale limite nel caso di condanne per reati penali o di pericolo reale per le persone che frequentano l’istituzione;

c) del criterio di gradualità in relazione al soggetto competente a disporre la sanzione partendo dal singolo docente, al consiglio di classe, al dirigente dell’istituzione, al consiglio dell’istituzione per le infrazioni più gravi; in ogni caso il provvedimento di allontanamento temporaneo dalla scuola è affidato esclusivamente alla decisione di un organo collegiale;

d) dei seguenti criteri in ordine alla procedura: allo studente va sempre data la possibilità di esporre le proprie ragioni prima di assumere decisioni; le sanzioni disciplinari sono comunicate per iscritto ai genitori degli studenti sanzionati titolari della potestà genitoriale o di chi ne fa le veci;

3. Nella scuola primaria, in considerazione dell’età degli studenti, al fine della individuazione e irrogazione delle sanzioni il regolamento porrà particolare attenzione al carattere educativo dei provvedimenti da adottare in modo da accompagnare lo sviluppo nel bambino della consapevolezza dell’esistenza e del rispetto delle regole della comunità scolastica.

Art. 25

Modalità di approvazione dei regolamenti

1. Il consiglio dell’istituzione entro 12 mesi dalla data di entrata in vigore dello statuto approva, a maggioranza dei suoi componenti, il regolamento interno e il regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti e delle studentesse.

2. Nella fase di elaborazione del regolamento interno, al fine di pervenire ad una più ampia condivisione delle regole comuni dell’istituzione, il consiglio dell’istituzione acquisisce le proposte delle diverse componenti scolastiche attraverso il collegio dei docenti, il personale amministrativo, tecnico, ausiliario e assistente educatore riunito in assemblea e la consulta dei genitori.

3. Nella fase di elaborazione del regolamento sui diritti, doveri e mancanze disciplinari degli studenti, al fine di assicurare la più ampia condivisione delle regole comuni dell’istituzione, il consiglio dell’istituzione acquisisce le proposte del collegio dei docenti e della consulta dei genitori.

Capo IV

Strumenti di programmazione finanziaria

Art. 26

Bilancio di previsione e conto consuntivo

1. Nel limite delle risorse finanziarie disponibili, il bilancio e il conto consuntivo costituiscono gli strumenti di programmazione finanziaria per la realizzazione delle attività dell’istituzione e per l’attuazione del progetto d’istituto.

2. Il consiglio dell’istituzione approva annualmente il bilancio triennale di competenza, il bilancio annuale di cassa e il conto consuntivo entro i termini e nel rispetto delle norme di contabilità provinciali vigenti.

3. Il dirigente dell’istituzione elabora la proposta di bilancio in coerenza con il progetto d’istituto, con gli atti di indirizzo generali del consiglio dell’istituzione e con le linee di indirizzo della Provincia Autonoma di Trento. In questa fase, al fine di una maggiore condivisione delle scelte con i portatori di interesse, possono essere attivate specifiche procedure di consultazione delle componenti scolastiche.

4. Il conto consuntivo espone i dati relativi alla gestione finanziaria e patrimoniale, con una particolare attenzione ai risultati ottenuti rispetto agli obiettivi contenuti nel bilancio di previsione. La relazione allegata al conto consuntivo predisposta dal dirigente dell’istituzione si configura come strumento di valutazione dei risultati raggiunti in relazione alle risorse impiegate. I risultati di tale relazione, in forma opportunamente semplificata, possono essere portati a conoscenza dei portatori di interesse nella prospettiva di un bilancio sociale.

Capo V

Partecipazione all’attività dell’istituzione

Art. 27

Diritto di riunione e di assemblea

1. L’istituzione riconosce il diritto di riunione e di assemblea in quanto strumenti di partecipazione alla vita scolastica.

2. Al fine di favorire la partecipazione alla vita dell’istituzione e riconoscendo che l’esperienza associativa può rappresentare un importante momento di partecipazione, l’istituzione, può riconoscere le associazioni dei genitori e degli studenti che rispettino quanto previsto al comma 3.

3. Il riconoscimento avviene con deliberazione del consiglio dell’istituzione previa valutazione delle finalità e dei principi statutari dell’associazione, che dovranno risultare coerenti con le finalità dell’istituzione, e tenuto conto della significatività del numero degli aderenti rispetto alle dimensioni dell’istituzione, nonché dell’impegno a rispettare tutte le norme previste dal regolamento interno.

4. L’istituzione favorisce l’attività delle associazioni riconosciute mettendo loro a disposizione spazi ed, eventualmente, altre risorse in relazione alle attività svolte dall’associazione e alle proprie disponibilità.

Art. 28

Utilizzazione degli spazi in orario extrascolastico

1. Fatte salve le esigenze prioritarie del servizio scolastico, l’istituzione mette a disposizione, in orario extrascolastico, gli edifici, gli spazi, le palestre, gli impianti, i laboratori e le attrezzature didattiche, per attività coerenti con la funzione dell’istituzione come centro di promozione culturale, sociale e civile, nonché per attività extrascolastiche e manifestazioni pubbliche di interesse collettivo.

2. Al fine dell’applicazione del comma 1, l’istituzione, nel rispetto dei criteri e delle modalità organizzative stabilite dalla Giunta provinciale ai sensi dell’articolo 108, comma 2 della legge provinciale n. 5 del 2006, sottoscrive accordi con i comuni o con l’ente territoriale di riferimento per definire le tipologie di attività, i criteri e le modalità organizzative, nonché l’eventuale onere a carico del richiedente e le misure atte a salvaguardare il patrimonio dell’istituzione.

Capo VI

Rapporti con il territorio

Art. 29

Partecipazione a progetti e iniziative

1. L’istituzione considera il confronto e la collaborazione con i soggetti rappresentativi del territorio una risorsa fondamentale per il raggiungimento dei propri obiettivi istituzionali. L’istituzione inoltre, a partire dal contesto locale fino a quello internazionale e nell’ottica di una scuola che colloca nel mondo, mira a sviluppare nello studente la consapevolezza della realtà, in relazione all’età e al processo di maturazione.

2. A tal fine l’istituzione partecipa a progetti o iniziative in ambito locale, provinciale, nazionale e internazionale sia aderendo a proposte esterne che promuovendone di propria iniziativa. In tale contesto rientrano anche la costituzione a fini didattici di cooperative, o imprese simulate o altre organizzazioni simulate funzionali all’attività didattica e coerenti con le finalità del progetto d’istituto. In particolare l’istituzione promuove e attua le seguenti azioni:

a) instaura forme di confronto, cooperazione e collaborazione con gli altri soggetti pubblici e privati operanti sul territorio per l’aggiornamento periodico dei contenuti e degli indirizzi del progetto d’istituto;

b) partecipa a progetti di integrazione, collaborazione e scambio con altri soggetti in ambito locale, nazionale e internazionale.

Art. 30

Modalità di partecipazione

1. Nel perseguimento degli obiettivi previsti dall’articolo 29, comma 2, l’istituzione:

a) aderisce o promuove la costituzione di reti tra istituzioni scolastiche e formative provinciali nel rispetto di quanto stabilito dall’articolo 19 della legge provinciale n. 5 del 2006;

b) attiva forme di collaborazione con le comunità e i comuni nel cui territorio opera, nell’ambito dei settori definiti dall’articolo 20, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006;

c) promuove o aderisce a protocolli d’intesa, convenzioni, contratti, accordi di programma con soggetti pubblici e privati per la realizzazione di progetti e attività coerenti con il progetto d’istituto e con le finalità dell’istituzione secondo quanto previsto dall’articolo 20, comma 3, della legge provinciale n. 5 del 2006.

2. Gli atti derivanti dall’applicazione del comma 1 contengono gli elementi costitutivi previsti dalla normativa in vigore e in particolare definiscono gli obiettivi, i destinatari, i contenuti, le modalità di attuazione, i tempi di realizzazione, le risorse professionali, strumentali e finanziarie a carico dei contraenti, i responsabili istituzionali o i referenti, ogni altro elemento utile alla completezza dell’informazione e alla valutazione dell’efficacia, qualora prevista, da parte di competenti organi dell’istituzione.

3. La proposta di partecipazione alle iniziative e ai progetti può essere promossa da tutte le componenti della comunità scolastica.

4. Il dirigente dell’istituzione provvede alla sottoscrizione degli atti sulla base delle deliberazioni assunte dal consiglio dell’istituzione ai sensi dell’articolo 22, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006.

Capo VII

Norme finali

Art. 31

Approvazione, revisione e pubblicità dello statuto

1. Lo statuto è deliberato dal consiglio dell’istituzione con la maggioranza dei due terzi dei suoi componenti. Con le stesse modalità sono adottate le modifiche allo statuto stesso.

2. In sede di prima approvazione qualora non venga raggiunto il quorum previsto è convocata una nuova seduta ogni 15 giorni, fino all’avvenuta approvazione.

3. A seguito dell’approvazione lo statuto è inviato alla Provincia che può rinviarlo all’istituzione qualora riscontrasse motivi di illegittimità. In tal caso l’istituzione provvede al conseguente adeguamento adottando la medesima procedura prevista per l’approvazione.

4. Lo statuto è pubblicato all’albo pretorio on line dell’istituzione e opportunamente diffuso anche attraverso l’utilizzo di mezzi elettronici.