1. Il consiglio dell’istituzione nomina il revisore dei conti sulla base della proposta della Provincia disposta ai sensi dell’articolo 26, comma 2, della legge provinciale n. 5 del 2006. Il revisore dei conti dura in carica tre anni solari e non è revocabile.
2. Il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale dell’istituzione e garantisce la rispondenza della stessa a quanto previsto all’articolo 16 della legge provinciale n. 5 del 2006, al regolamento di attuazione previsto dallo stesso articolo e alle norme di contabilità e bilancio della Provincia autonoma di Trento. A tal fine il revisore dei conti, prima dell’approvazione da parte del consiglio dell’istituzione, esamina il bilancio triennale, il conto consuntivo e gli atti connessi e provvede alla stesura di relazioni accompagnatorie dei documenti di bilancio.
3. Per lo svolgimento dei propri compiti il revisore dei conti ha accesso agli atti e documenti dell’istituzione e può compiere verifiche sull’andamento della gestione.
…il revisore dei conti effettua il riscontro della gestione finanziaria e patrimoniale…